La presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici — pur innovando la tipologia e morfologia della copertura — non è più percepita come fattore di disturbo visivo.
Così la sentenza n. 496 del 21 febbraio 2018 del TAR Lombardia nel rigettare il diniego della Soprintendenza ad un impianto fotovoltaico su copertura in un edifico soggetto a vincolo.
La sentenza si collega ad un’altra sentenza di pari orientamento (Tar Veneto 13 settembre 2013, n. 1104) e riafferma che la compatibilità di un impianto fotovoltaico con un vincolo paesaggistico deve essere esaminata tenendo conto del fatto che si tratta di una tecnologia considerabile ormai alla stregua di un elemento normale del paesaggio.
Ci auguriamo che i Comuni si adeguino rapidamente al nuovo orientamento così che anche nelle città si possano sfruttare il gran numero di tetti disponibili per ospitare impianti fotovoltaici.
E’ anche chiaro che i pannelli debbano essere il più possibile in armonia con la geometria delle coperture.
Ma le possibilità tecnologiche sono ampie, è sufficiente impegnarsi nel trovare la soluzione più adatta.
Riferimenti
Fonte originale » qui (DirittoPa)
Per informazioni e previntivi » qui (Solar Farm Srl)